Descrizione
Il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 68 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" disciplina lo svolgimento delle manifestazioni temporanee aperte al pubblico.
In origine, per organizzare qualsiasi tipo di manifestazione era necessaria una “licenza” (oggi chiamata “autorizzazione” secondo la Legge 07/08/1990, n. 241).
Successivamente, la norma è stata aggiornata introducendo la “SCIA” per eventi con massimo 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio.
In seguito, il decreto legge del 16/07/2020, n. 76 ha introdotto, inizialmente in via sperimentale, la possibilità di utilizzare la “SCIA” anche per spettacoli dal vivo fino a 2.000 partecipanti, se rispettano determinati requisiti. Questa possibilità è stata poi resa definitiva dal decreto legge 27/12/2024, n. 202.
In base alla normativa vigente, chi organizza una manifestazione temporanea deve quindi utilizzare uno dei seguenti regimi amministrativi:
- autorizzazione
- SCIA.
Approfondimenti
In caso di spettacoli dal vivo attività culturali (teatro, musica, danza, musical, proiezioni cinematografiche) si rimanda alla pagina dedicata
